Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte .
Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione il delitto di cui all’ art.11 del Dlgs74/2000 si configura solo quando è provata la condotta”intenzionalmente rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte” e, quindi, in caso di assenza di debbito fiscale non può configurarsi alcun illecito.
Non rileva, infatti, l’emissione di cartelle esattoriali, ma è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni ad imposte sui redditi o Iva, suscettibile di essere riscosso coattivamente. La verifica del superamento della soglia di punibilità (50.000 euro) va effettuata al momento dell’atto simulato o fraudolento, senza tener conto di interessi e somme aggiuntive successivamente maturate.( Sentenza n. 15239 del 20.04.2022) .