Se i fatti sono gli stessi, la sentenza penale di assoluzione irrevocabile dispiega gli effetti nel giudizio tributario. Non vi è, in tal caso, né violazione dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546/1992 (che prevede l’inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario), né del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la produzione della sentenza non è soggetta ad alcuna preclusione, perché rilevabile d’ufficio. Lo afferma l’ordinanza della Corte di cassazione n. 25632 del 22 settembre 2021, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctc di Bolzano n. 38/2013, che aveva accolto l’appello della società contribuente. Quest’ultima solo con la memoria conclusiva di tale grado del giudizio aveva allegato la sentenza assolutoria irrevocabile del Tribunale di Bolzano n. 672/1991, per il delitto di cui all’art. 4 n. 7 del dl 429/1982 (tutto il titolo I del dl è stato abrogato e trasferito all’interno del decreto legislativo n.74/2000). Le eccezioni soprariportate alla sentenza del giudice del merito sono state ritenute infondate dalla Suprema corte, la quale in particolare ha ritenuto che «Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 del cpc per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, Cass. sez. II, 25.10.2018, n. 27161». Non solo. Dopo avere rilevato che l’oggetto delle contestazioni svolte dalla Guardia di finanza prima e dall’Agenzia delle entrate poi erano le medesime per le quali si era pronunciato il giudice penale con la sentenza assolutiva, la Corte di cassazione osserva che «non si può non ritenere l’autorità di cosa giudicata, di detta sentenza irrevocabile del Trib. di Bolzano n. 672/1991 nei confronti del processo tributario». Secondo i giudici di legittimità, siccome l’amministrazione finanziaria non ha svolto argomentazioni critiche sul fondamento della sentenza, e non fa cenno alcuno alla (eventuale) differenza tra i fatti su cui sono fondati gli accertamenti in sede penale e tributaria, se essi sono gli stessi, ben ha fatto la Ctc a ritenere che la sentenza penale abbia svolto efficacia vincolante nel giudizio tributario.