In particolare l’art. 344 rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi” riproduce sostanzialmente al primo comma le disposizioni contenute nell’art. 19 (sanzioni) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 sanzionando con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro le condotte di falso commesse dal debitore per ottenere l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi e alla liquidazione controllata del sovraindebitato; al secondo comma estende le medesime pene al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283 5, produce documentazione falsa ovvero sottrae, occulta o distrugge la documentazione che consente la ricostruzione della propria situazione ovvero, dopo il decreto di esdebitazione, non adempie agli obblighi informativi a suo carico.
Gli ultimi 2 commi della disposizione in esame invece puniscono, rispettivamente, con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 il primo, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 il secondo, il componente dell’organismo di composizione della crisi che attesta il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore ovvero che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. Tali previsioni riproducono sostanzialmente i commi 2 e 3 dell’art. 16 della legge 3/2012 con l’unica novità relativa all’estensione delle sanzioni al componente dell’organismo di composizione della crisi che attesti il falso in relazione al nuovo istituto dell’esdebitazione.
L’ art. 345 rubricato “Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI” sanziona con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il componente dell’organismo di composizione della crisi di impresa che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati aziendali del debitore che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo. Sono previste due circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri (la pena è aumentata) o dal fatto consegua un danno per i creditori (la pena e’ aumentata fino alla metà). Tale disposizione sanziona quindi la condotta di falso che si inserisce in una fase prodromica a quella concorsuale e risulta modellata su quella dell’art. 342.