La “salute” del processo tributario sta risentendo gli effetti dell’emergenza sanitaria. La disciplina introdotta dall’articolo 27 del decreto Ristori, in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze, infatti, sta facendo acqua da tutte le parti. In estrema sintesi, la norma prevede che, durante questo periodo, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali si effettui, non più in presenza, ma con collegamento da remoto e che, in alternativa, le controversie vengano decise sulla base degli atti processuali. Ciò a meno che una delle parti insista per la discussione, nel qual caso è data facoltà di produrre memorie conclusionali scritte e conseguenti repliche.
Ebbene, ciò che si temeva si sta, però, puntualmente verificando. I diritti di difesa del contribuente, in non pochi casi, sono compressi. In questi lunghi mesi, solo poche Commissioni hanno già iniziato ad effettuare udienze da remoto, assicurando il contraddittorio orale. Le altre continuano a fissare udienze, prevalentemente in forma scritta, dando atto, nei provvedimenti, della indisponibilità delle risorse tecniche. Se non bastasse, va detto che anche chi può celebrare le udienze da remoto non se la passa bene. Sono costanti i problemi di linea, che rallentano i lavori e, a volte, li rendono impossibili. Tuttavia, l’oralità nel processo tributario va considerata un valore, vista la costante complessità delle tematiche trattate e la rilevanza di elementi di fatto, oltre che di diritto, che necessitano di una valorizzazione in udienza e di un, quantomeno minimo, confronto orale. Solo così il giudice può essere messo nelle condizioni di comprendere a pieno fatti e argomenti difensivi e, in definitiva, la giustizia può funzionare al meglio.
Si rischia, poi e più in generale, un “blocco di fatto” del contenzioso tributario, con il connesso rischio di creare un nuovo “ingorgo”, vanificando gli effetti positivi che la precedente versione della “pace fiscale” aveva apportato. Infatti il contribuente, al fine di espletare, al massimo della sua efficacia, il diritto di difesa ed evitare la trattazione cartolare coatta della controversia, si vede spesso “costretto” a richiedere un rinvio in presenza, magari addirittura ad una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza. Ciò specie quando la questione è caratterizzata da una particolare rilevanza, valore, novità e complessità. Questo legittimo e, per certi aspetti, inevitabile atteggiamento ha, di fatto, temporaneamente paralizzato il sistema processuale, più di quanto già il virus abbia fatto.