Secondo quanto stabilito dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (depositata in data 17.03.2020 n. 12378) nel reato di Omesso versamento Iva, vale il debito dell’imposta indicato in dichiarazione e non quello indicato nelle scritture contabili .
Infatti,l’articolo 10 ter Dlgs 74/2000, sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori a 250.000 euro per ciascun esercizio.
La eventuale discrasia tra debito dichiarato e scritture contabili può al più rilevare per il concorso con altri reati quali la fraudolenta (articoli 2 e 3) ovvero l’infedele dichiarazione, secondo qundo emerge dal principio che si ricava dalla sopra indicata sentenza.
Resata, comque, salvo, l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto se per il reato di omesso versamento Iva, il superamento è di poco superiore, è necessario che il giudice valuti i restanti parametri relativi alla condotta nella sua interezza come già recentemente chiarito dalla Suprema Corte (sentenza 15020/2019).