1- Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti può essere commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
E’ la reclusione da sei mesi a due anni.
Nota Bene
Non è previsto l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.
Non può essere applicata la custodia cautelare in carcere
Non è prevista la responsabilità amministrativa delle società perché il D. Lgs. sulla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ancora non approvato definitivamente, include anche l’indebita compensazione, in presenza dell’elemento della transnazionalità, e di evasione IVA non inferiore a euro 10 milioni
E’ sempre prevista la confisca del profitto del reato in caso di condanna mentre, non è prevista la confisca per sproporzione.
E’ sanabile, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso.
2.Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti può essere commessa da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
E’ la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Nota Bene
Questo reato è interessato a ulteriori modifiche, al momento non definitivo, per il recepimento della direttiva sul contrasto alle frodi IVA transnazionali in ambito UE unitamente all’infedele e omessa dichiarazione.
E‘ previsto l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.
Non è previsto la responsabilità amministrativa delle società perchè il D.Lgs. sulla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ancora non approvato definitivamente, include anche l’indebita compensazione, in presenza dell’elemento della transnazionalità, e di evasione IVA non inferiore euro a 10 milioni
E’ sempre prevista la confisca del profitto del reato mentre non è prevista la confisca per sproporzione.
Reato non sanabile
N.B. Questo reato, unitamente all’infedele dichiarazione e all’omessa dichiarazione, è interessato a ulteriori modifiche, al momento non definitivo, per il recepimento della direttiva sul contrasto alle frodi IVA transnazionali in ambito UE.