Reato istantaneo
Il delitto si perfeziona inviando la dichiarazione annuale
La terza sezione della Suprema Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 3957 del 2022 ha affermato il principio di diritto per cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 dlgs 74/2000, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, mentre non rileva, ai fini della consumazione del reato e quindi dell’individuazione del momento da cui calcolare il decorso della prescrizione, l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa. Unica eccezione è l’ipotesi in cui quest’ultima contenga l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non presente nell’originaria dichiarazione.
In particolare, il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale annuale e, quindi, per individuare l’anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all’annualità successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale (in tal senso Cass. pen, sez. II, n. 42111/2010, sez. III, n. 52752 /2014 e sez. III, n. 16459 /2016).