Il reato di dichiarazione infedele può essere commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 150.000 euro)
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 euro 3 milioni).
E’ la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (per le dichiarazioni presentate fino a 24 dicembre 2019: reclusione da 1 anno a 3 anni)
Nota bene
Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Intercettazioni delle conversazioni?
No
Custodia cautelare in carcere?
No
Non è prevista la responsabilità amministrativa delle società, perché il D. Lgs. sulla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ancora non approvato definitivamente, include anche la dichiarazione infedele IVA, in presenza dell’elemento della transazionalità, e di evasione IVA non inferiore a euro 10 milioni
La confisca del profitto del reato è sempre prevista in caso di condanna
Confisca per sproporzione
Non ammessa
E’ sanabile, ma occorre pagare integralmente i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, a seguito del ravvedimento operoso prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.