Commento a cura del’Avv. Bruno Cervone
Con riguardo alla responsabilità da reato degli Enti, qualora il rappresentante legale è indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere a nominare un difensore di fiducia per l’Ente perchè versa in una condizione di incompatibilità. Ciò in ossequio al divieto di carattere generale e assoluto di rappresentanza previsto dall’art. 39 D. Lgs. n. 231/2001.
Tutto questo, però, non preclude all’Ente la possibilità di costituirsi nel giudizio perchè nel frattempo sostituisce il rappresentante divenuto incompatibile o perchè procede a nominarne uno ad hoc; oltretutto, giova ricordare che qualora l’Ente decida di rimanere inerte sopravviene il disposto normativo dell’articolo 40 D. Lgs. 231/01 che prevede la nomina da parte dell’A.G. procedente di un difensore d’ufficio.
Come già detto, l’incompatibilità statuita dall’art. 39 D. Lgs. n. 231/01 è assoluta, di guisa che il rappresentante diventato incompatibile non può compiere più nessun atto valido nell’interesse dell’Ente perchè sarebbero inefficaci; così nel caso di nomina di un difensore di fiducia l’atto stesso è inefficace, come lo sono gli eventuali atti difensivi eventualmente compiuti nell’interesse dell’Ente dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante legale indagato e/o imputato del reato presupposto