Il reato di omesso versamento IVA può essere commesso da chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
E’ la reclusione da sei mesi a due anni.
Nota Bene
Si osservi che, se prima della scadenza della data rilevante (acconto relativo all’anno successivo) il contribuente riesce a versare una somma parziale per scendere sotto soglia, il reato non si consuma.
Non è previsto l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.
Non è prevista la custodia cautelare in carcere.
Non è prevista la responsabilità amministrativa delle società.
In caso di condanna è sempre prevista la confisca del profitto del reato mentre, non è prevista la confisca per sproporzione.
E’ sanabile, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso.